note legali - diritti d'autore

note legali - diritti d'autore


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Breve introduzione sulla tutela della proprietà intellettuale e sulle fonti
normative che la disciplinano
a cura di Sveva Pacifico
Cos'è il diritto d'autore. Oggetto del diritto d'autore e requisiti per la tutela Il diritto d'autore è un istituto giuridico disciplinato da una legge specifica, la legge n. 633 del 1941, nota come Legge sul diritto d'autore, e di lì a poco anche dal Codice civile (nel 1942). Il diritto si acquisisce con la creazione dell'opera dell'ingegno, senza che sia necessario da parte dell'autore un qualunque adempimento formale. Come specificato nell'art. 2575 del c.c. oggetto della tutela
sono le opere dell'ingegno di carattere creativo: "Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che
appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".
Per essere tutelata, l'opera dell'ingegno deve presentare il carattere della creatività, che è dato dall'incontro di originalità e novità, e si manifesta quando l'opera esprime la personalità dell'autore. L'originalità non riguarda il contenuto dell'opera, ma la sua forma espressiva, e il diritto d'autore protegge soltanto quest'ultima, non l'idea in essa contenuta. Anche la novità si riferisce alla forma espressiva, quest'ultima cioè deve essere diversa dalle altre forme espressive delle altre opere dell'ingegno che pure trattano dello stesso argomento. La diversità attiene al modo concreto in cui è realizzata l'opera e non si richiede, come chiarito dalla giurisprudenza, per aversi creatività, l'originalità e la novità assoluta.
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Di solito, per definire l'oggetto della tutela del diritto d'autore si usa anche la distinzione tradizionale in corpus mysticum, l'opera come bene immateriale, e in corpus mechanicum, l'esemplare in cui l'opera dell'ingegno si "materializza", la copia del libro, il CD musicale o un altro supporto fonografico). Mentre la proprietà del corpus mysticum spetta all'autore, colui che ha acquistato l'oggetto è il proprietario del corpus mechanicum. Ambito soggettivo del diritto d'autore
Il diritto d'autore, come si evince dalla sua stessa definizione, è il diritto riconosciuto all'autore dell'opera dell'ingegno di disporne in modo "assoluto" (non a caso si parla di proprietà intellettuale). Il diritto d'autore si articola in diritti morali e diritti di utilizzazione economica dell'opera.
I primi sono inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili, nonché indipendenti dai diritti patrimoniali. Essi infatti attengono alla sfera dei c.d. diritti della personalità. Sono il diritto a rivendicare la paternità dell'opera; il diritto di opporsi a ogni deformazione e mutilazione e/o modificazione che possa apportare un pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore e il diritto a ritirare l'opera dal
commercio quando ricorrano "gravi ragioni morali"; il diritto di inedito. Diritti che possono essere esercitati anche dagli eredi dell'autore. I secondi sono invece rinunciabili e cedibili a terzi, e hanno una durata stabilita dalla legge, si estinguono infatti 70 anni dopo la morte dell'autore; sono inoltre tra
loro indipendenti. Sono il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera; il diritto di trascrizione dell'opera orale; il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico; il diritto di comunicazione; il diritto di distribuzione; il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta; il diritto di
noleggio e di dare in prestito.
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Esistono poi i c.d. diritti connessi al diritto d'autore. Questi diritti possono essere esercitati da soggetti diversi dall'autore, ma che sono in relazione con l'opera dell'ingegno oggetto di tutela: artisti, interpreti, esecutori, produttori di fonogrammi, produttori di opere cinematografiche e audiovisive, emittenti radiofoniche…
Le fonti normative del diritto d'autore
Oltre che dalla Legge sul diritto d'autore (l. n. 633/1941) – peraltro
profondamente modificata nel corso del tempo – la tutela della proprietà intellettuale è disciplinata da un complesso sistema di fonti normative, nel quale si inseriscono il diritto e le convenzioni internazionali, la legislazione comunitaria, altre norme del nostro ordinamento afferenti alla proprietà intellettuale, la giurisprudenza e la prassi contrattuale.
Convenzioni internazionali e diritto d'autore, in particolare si vedano:
-la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 che all'art. 27 dispone: "Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ad ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni
produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore".
- la Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 9 settembre 1866. La Convenzione è stata ratificata nel nostro ordinamento con la legge
20 giugno 1978, n. 399. I Paesi ai quali si applica la convenzione si sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie e artistiche, giungendo – così l'invito nel preambolo – a una disciplina il più possibile uniforme sul tema delle opere letterarie e artistiche. Si basa sul principio di assimilazione e,
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allo stesso tempo, sul principio che "il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono dipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese di origine dell'opera" (art.5), ciò significa che anche ove mancasse protezione nel Paese di origine, sarebbe invece accordata nel Paese ove la protezione è richiesta se aderente alla Convenzione. Sempre per l'art. 5, si reputa Paese d'origine quello in cui le opere sono state pubblicate per la prima volta, per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi dell'Unione che concedono tempi di protezione diversi, quello la cui legislazione accorda la durata di protezione più breve.
-la Convenzione universale per il diritto d'autore, promossa dall'Unesco sulla spinta dell'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, modificata nel 1971. È stata ratificata dall'Italia con la legge 16 maggio 1977, n. 306 ed è entrata in vigore il 25 gennaio 1980.
- la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale (OMPI), firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificata con la legge n. 424 del 28 aprile 1976. Ha, tra le altre finalità, quelle di tutelare la proprietà intellettuale nel mondo e di armonizzare le legislazioni dei singoli Paesi sul diritto d'autore, anche offrendo assistenza tecnico-giuridica nel campo della proprietà intellettuale agli Stati che la richiedono.
-gli Accordi TRIPS. L'acronimo sta per The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights è un trattato internazionale su alcune peculiarità dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio che è stato ratificato nel nostro
Paese con la legge n. 747 del 1994 "Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994".
Fonti comunitarie e diritto d'autore, in particolare si vedano:
-il Trattato istitutivo della Comunità europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, si fa soltanto cenno al diritto d'autore laddove stabilisce che sono permesse restrizioni
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alla libera circolazione delle merci e dei servizi per consentire la tutela delle opere dell'ingegno (art. 30, ora art. 36 del TFUE, Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).
- la direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela dei programmi per elaboratori (recepita
in Italia con d.lgs. n. 518 del 29 dicembre 1992);
-la direttiva 92/100/CEE relativa al diritto di noleggio, di prestito e di diritti connessi al diritto d'autore recepita in Italia dal d.lgs. n. 685 del 16 novembre 1994,
poi sostituita dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la direttiva 96/9/CE sulle banche dati, recepita nel nostro Paese con il d.l. n.
169/99.
-la direttiva 2012/28/UE del Parlamento e del Consiglio su taluni utilizzi delle opere orfane (opere di autore ignoto o non rintracciabile).
Le fonti del diritto d'autore nell'ordinamento italiano, si vedano:
-Costituzione italiana, l'art. 21, che tutela il diritto fondamentale a manifestare liberamente il proprio pensiero, nella sua accezione ampia può essere considerata fonte del diritto d'autore.
-Legge 22 aprile 1941 n. 633 e ss. mm. e ii. "Legge sul diritto d'autore" (in breve, Lda).
- Regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti al suo esercizio".
-Codice civile (emanato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262), il legislatore ha inserito nel Libro V - Titolo IX "Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali", il Capo I "Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni
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industriali", artt. 2575-2583. Sebbene nel Codice si fissino i principi già contenuti nella Lda, per la loro centralità nel sistema, le norme si riportano qui integralmente, come segue:
Art. 2575. Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576. Acquisto del diritto
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 2577. Contenuto del diritto
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art. 2578. Progetti di lavori
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
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Art. 2579. Interpreti ed esecutori
Agli artisti, attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Art. 2580. Soggetti del diritto
Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.*
*si v. l'art. 108 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 2581. Trasferimento dei diritti di utilizzazione
I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.
Art. 2582. Ritiro dell'opera dal commercio
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di
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riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.
Art. 2583. Leggi speciali
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali*.
*si fa qui riferimento alla Legge sul diritto d'autore.
Le modifiche alla Legge sul diritto d'autore e le fonti comunitarie
Si segnalano, tra gli altri, alcuni atti normativi che hanno modificato nel tempo in modo rilevante la Lda e con i quali si è data anche attuazione alla legislazione comunitaria:
- D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 con cui si è data attuazione alla direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
- D.lgs. 9 aprile 2003, n. 68 con cui si è data "attuazione alla direttiva
2001/29/CE sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto di autore con la c.d. società dell'informazione" e che ha in modo penetrante modificato l'assetto originale della Lda, sostituendone interamente molti articoli (tra gli altri, gli artt. 13, 16, 17 etc., l'intero Capo V nel Titolo I, "Eccezioni e limitazioni"…).
- D.l. 22 marzo 2004, n. 72 convertito nella legge n. 128 del 2004 "Interventi
per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo".
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- D.l. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito nella legge n. 43 del 2005 "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1 del d.l. 29 novembre 2004, n. 280". Da come si può dedurre, la legge modifica in realtà diverse leggi sui beni culturali in senso ampio, non solo la Lda.
- L. 9 gennaio 2008, n. 2 "Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori" che prevede la possibilità di pubblicare online immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate. Si veda in particolare:
Art. 2. (Usi liberi didattici e scientifici)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
- D.lgs. 15 marzo 2017, n. 35 che ha recepito la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.
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Il ruolo delle Creative Commons Public Licenses
Negli ultimi anni si rileva la diffusione delle "Creative Commons Public
Licenses", ovvero licenze che si basano sul principio che solo alcuni diritti sono riservati. Le CCPL consentono al titolare dei diritti d'autore – senza cedere questi ultimi – di indicare in maniera univoca quali facoltà sull'opera siano consentite ai licenziatari. Le licenze si basano su quattro condizioni combinabili tra loro che, attualmente, danno vita a sei possibili risultati:
- Attribuzione (CC BY)
- Attribuzione. Non commerciale (CC BY NC)
- Attribuzione. No opere derivate (CC BY ND)
- Attribuzione. Condividi allo stesso modo (CC BY SA, share alike)
- Attribuzione. Non commerciale. Condividi allo stesso modo (CC BY NC SA)
- Attribuzione. Non commerciale. No opere derivate (CC BY NC ND, no derivative Works)
Le "Creative Commons Public Licenses" (si vedano le Linee guida e la Sitografia per approfondimento) possono essere molto utili soprattutto in rete, per consentire la diffusione dei contenuti e al contempo preservare la volontà dell'autore in merito all'utilizzazione della propria opera. Non sono regolate dalla Legge sul diritto d'autore e non sono un'alternativa al copyright, ma "collaborano" con il diritto d'autore.
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Bibliografia essenziale
AA.VV., Diritto d'autore. La proprietà intellettuale tra biblioteche di carta e biblioteche
digitali, Associazione Italiana Biblioteche, Roma, 2001.
Galtieri G., La protezione internazionale delle opere letterarie e artistiche e dei diritti connessi,
Cedam, Padova, 1989.
Gambino Alberto M., Stazi A., Diritto dell'informatica e della comunicazione, Giappichelli,
2012.
Sirotti Gaudenzi A., Il nuovo diritto d'autore. La tutela della proprietà intellettuale nella
società dell'informazione, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016.
Umbertazzi L.C., Voce Diritto d'autore, in "Digesto delle discipline privatistiche – Sezione
commerciale", vol. IV, Utet, Torino, 1989.
Varrone C., Manuale di diritto d'autore, ESI, Napoli, 1987.
Sitografia utile
Proiezione di audiovisivi
-Protocollo tra AVI (Associazione Videoteche Mediateche Italiane) e SIAE
https://www.avimediateche.it/it/c/2qt0mz2/protocollo_dintesa_avi-s.html
Per approfondire, Accordo tra AVI e MPLC (Motion Picture Licensing Company)
https://www.avimediateche.it/it/c/2hpjzf1/accordo_avi-mplc.html
https://www.mplc.it/
Lettura in pubblico
-https://www.siae.it/it/utilizzatori/letteratura/lettura-e-recitazione-pubblico/lettura-pubblico
https://www.siae.it/sites/default/files/OLAFLett_Istruzioni_Requisitiapplicabilita.pdf
Licenza per reprografie e fotocopie
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-Accordo tra SIAE, Associazioni degli autori e degli editori e Associazioni rappresentative degli
esercenti dei punti di riproduzione
https://www.siae.it/it/utilizzatori/letteratura/licenze-fotocopie/licenza-reprografia-e-fotocopie
Fonti normative
www.normattiva.it
https://creativecommons.org/